{"id":2267,"date":"2021-10-24T17:00:30","date_gmt":"2021-10-24T15:00:30","guid":{"rendered":"https:\/\/sabiniassociates.com\/?p=2267"},"modified":"2021-10-24T21:23:48","modified_gmt":"2021-10-24T19:23:48","slug":"natura-giuridica-della-mediazione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/sabiniassociates.com\/it\/natura-giuridica-della-mediazione\/","title":{"rendered":"La Natura Giuridica Della Mediazione"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align:left;font-size:16px\" class=\"wp-block-coblocks-highlight\"><mark class=\"wp-block-coblocks-highlight__content\" style=\"font-size:16px\">In questo ultimo articolo mi pregio condividere\u00a0 con clienti, amici e nuovi lettori, il capitolo finale della mia Tesi di Laurea, risalente ad alcuni anni or sono, presso la Scuola di Giurisprudenza dell&#8217;Universit\u00e0 di Firenze,\u00a0 su <strong>&#8221; La natura giuridica della mediazione nella civilistica italiana del &#8216;900&#8243;<\/strong>, in quanto ritengo sia sempre pi\u00f9 urgente creare i presupposti di maggior riconoscimento e tutela dei mediatori che svolgono attivit\u00e0 complessa nei settori dell&#8217;hotellerie e dello sviluppo immobiliare e della valorizzazione immobiliare in genere.\u00a0<\/mark><\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-text-color has-background has-black-background-color has-black-color is-style-default\"\/>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-justify wp-block-paragraph\">Il presente lavoro dopo aver ripercorso le fasi del dibattito dottrinale del novecento sulla natura della mediazione che ha portato alla Legge n. 39 1989,&nbsp; ma senza affatto esaurirsi in essa,&nbsp; si propone, affrontando questa annosa questione alla luce dei&nbsp; suddetti sviluppi della civilistica italiana del secondo \u2018900,&nbsp; di far per cos\u00ec dire emergere e circoscrivere una figura di mediatore nuova e&nbsp; particolarmente qualificata accanto ad una disciplina generale della mediazione certamente indispensabile,&nbsp; figura qualificata che esiste certamente nella realt\u00e0 e che, nonostante la Legge n.39\/1989 abbia certamente voluto regolarla e probabilmente persino auspicarla, non trova nel concreto n\u00e9 un vero riconoscimento sociale n\u00e9 adeguata tutela giuridica aldil\u00e0 di quanto previsto dalla disciplina generale.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-justify wp-block-paragraph\">Difatti, come abbiamo evidenziato, la citata Legge n. 39\/1989 arricchisce certamente la nozione di mediatore data dall\u2019art. 1754 c.c. di un elemento ulteriore e cio\u00e8 la necessaria iscrizione nell\u2019apposito ruolo<sup>1<\/sup>, poco incidendo la recentissima disciplina del decreto Lgs. n. 59\/2010 che ha abolito il ruolo nel recepimento della direttiva 123\/2006\/CE,&nbsp; anche nota come direttiva Bolkenstein sulle liberalizzazioni, dato che l\u2019impianto della legge n. 39 del 1989 e tutti i requisiti tassativamente richiesti per lo&nbsp;svolgimento della professione di mediatore sono rimasti invariati. E piuttosto semplicemente spostando i controlli da <em>ex ante<\/em> a <em>ex post<\/em>. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-justify wp-block-paragraph\">La Legge n. 39 del 1989 ha previsto inoltre una incompatibilit\u00e0 pressoch\u00e9 assoluta tra la professione di mediatore e qualsiasi altra professione: la mediazione \u00e8 divenuta cos\u00ec attivit\u00e0 protetta ed esclusiva<sup>2<\/sup>. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-justify wp-block-paragraph\">La Legge n. 39 del 89 ha inoltre previsto all\u2019art. 2, secondo comma, dedicato agli agenti muniti di mandato a titolo oneroso, la cosiddetta&nbsp; mediazione unilaterale,&nbsp; cos\u00ec finalmente legittimandola, ovvero una situazione fiduciaria ove alla mediazione si affianca un rapporto di mandato<sup>3<\/sup>, rapporto che si conferisce al mediatore in ragione proprio della sua riconosciuta&nbsp; professionalit\u00e0 e delle capacit\u00e0 (certamente sia intellettuali che materiali) di cui lo stesso \u00e8 portatore. In materia di mediazione unilaterale e della sua configurazione giuridica si \u00e8 recentemente pronunciata la Cassazione con la sentenza 16382 del 14 Luglio 2009, la quale ha stabilito che configurerebbe una mediazione atipica il caso in cui il mediatore abbia agito su incarico di una delle parti, assumendo cos\u00ec la posizione di mandatario. Nel caso di mediazione negoziale unilaterale sarebbe infatti configurabile una responsabilit\u00e0 extracontrattuale del mediatore nei confronti della parte che non gli ha conferito l&#8217;incarico<sup>4<\/sup><em>, <\/em>cio\u00e8 la mediazione di tipo contrattuale, quella che deriva dal conferimento formale di un incarico non \u00e8 ricondotta ad una figura atipica ma bens\u00ec ad un vero e proprio mandato.&nbsp; Questa sentenza, vista la sua portata innovatrice, ha prodotto numerose critiche poich\u00e9 individua la mediazione come istituto non negoziale e individua nel cosiddetto &#8220;contatto sociale&#8221; la fonte delle obbligazioni che incombono sul mediatore, e che se violate, ne determinano la responsabilit\u00e0 contrattuale.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-justify wp-block-paragraph\">La fonte individuata da questa dottrina consiste in fatti socialmente rilevanti e non in un vero e proprio contratto, trattandosi quindi di rapporti contrattuali di fatto. In pratica \u00e8&nbsp; il fatto socialmente rilevante del contatto che determina la nascita di un rapporto contrattuale. Sottolinea il ROSSIcome<em> &#8220;la distinzione tra l&#8217;area contrattuale e quella extra contrattuale sia andata gradatamente scemando&#8221;, &#8220;la scoperta giuridica della culpa in contraendo, elaborazione del VON JHERING, ha consentito l&#8217;espansione della responsabilit\u00e0 contrattuale, anche in mancanza di contratto, attribuendo rilevanza all&#8217;obbligo delle parti di comportarsi secondo buona fede nella fase delle trattative pre-stipulatorie&#8221; <sup>5<\/sup>.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-justify wp-block-paragraph\">Con la responsabilit\u00e0 da contatto sociale si va estendendo l&#8217;area della tutela o protezione del cittadino e consumatore. Con essa si va infatti oltre la <em>culpa in contrahendo e<\/em> gli obblighi di protezione andando <em>&#8220;ad occupare terreni diversi&#8221; <sup>6<\/sup>, <\/em>creando cio\u00e8 la figura nuova dell&#8217;obbligazione senza prestazione, la quale genera una responsabilit\u00e0 da contatto sociale&nbsp;che trova fondamento nella tutela dell&#8217;affidamento di una parte nella professionalit\u00e0 dell&#8217;altra. Anche in questo caso emerge incidentalmente&nbsp; ma con un forte rilievo giuridico l&#8217;elemento della professionalit\u00e0 del mediatore.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-justify wp-block-paragraph\">Tra le varie posizioni critiche in dottrina ci piace riportare quella del CHIARINI il quale sostiene che &#8221; <em>l&#8217;ipotesi ermeneutica fornita dalla cassazione nella suddetta sentenza non convince&#8221; <\/em>puntualizzando che, <em>&#8220;indipendentemente dalla natura contrattuale o no della mediazione, il tratto distintivo di tale figura rispetto al mandato deve essere ravvisato nella doverosit\u00e0 dell&#8217;attivit\u00e0 che il mandatario si impegna a compiere in forza dell&#8217;incarico ricevuto, laddove il mediatore resta tendenzialmente libero di attivarsi o meno&#8221; <sup>7<\/sup>.&nbsp;<\/em> Ci\u00f2 che occorre trattare, a ben vedere, insiste il CHIARINI, \u00e8 <em>&#8221; l&#8217;incidenza del requisito della c.d. imparzialit\u00e0 del mediatore&#8221; <\/em>che prescinde dal rapporto che pu\u00f2 aversi con una delle parti e che si produce allorch\u00e9 <em>&#8220;egli abbia svolto un&#8217;attivit\u00e0 utile nei confronti di entrambi i contraenti&#8221;&nbsp;<\/em> e allorch\u00e9 anche l&#8217;altra parte <em>&#8220;si sia giovata consapevolmente dell&#8217;attivit\u00e0 mediatrice&#8221;.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-justify wp-block-paragraph\">Se finora ci siamo pregiati utilizzare alcuni spunti critici del LUMINOSO, vogliamo infine parzialmente discostarcene allorch\u00e9 questi risolve negativamente la questione se dopo la Legge n. 39\/1989 il mediatore sia divenuto \u201cprofessionista intellettuale\u201d, sostenendo trattarsi comunque principalmente di un\u2019attivit\u00e0 che consiste nella messa in relazione delle parti, e quindi di un\u2019attivit\u00e0 che resta attivit\u00e0 materiale&nbsp;(cio\u00e8 di un\u2019attivit\u00e0 ausiliaria del commercio rivestendo perci\u00f2 il mediatore la qualit\u00e0 d\u2019imprenditore e non di libero professionista), fornita soltanto di altre attivit\u00e0 accessorie, peraltro gi\u00e0 previste dal Codice Civile (e ribadite dalla Legge 39\/1989 all\u2019art. 3, commi 1,3,4). <\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-justify wp-block-paragraph\">Riteniamo che l\u2019argomentazione svolta dal LUMINOSO dovrebbe condurre ad una risoluzione positiva di questo quesito, perlomeno nel senso che l\u2019attivit\u00e0 del mediatore consiste sia in attivit\u00e0 per cos\u00ec dire materiali che intellettuali, ed entrambe debbono trovare nell\u2019ordinamento riconoscimento e tutela. Infatti, allorch\u00e9 il legislatore, con la Legge n. 39\/1989 istituisce il Ruolo dei Mediatori e nel contempo all\u2019art. 3 primo comma e terzo e quarto comma della medesima legge, riconosce essere pertinenza dell\u2019attivit\u00e0 del mediatore anche \u201cle attivit\u00e0 complementari o necessarie per la conclusione dell\u2019affare\u201d e \u201cgli incarichi di perizie e consulenza tecnica\u201d, ribadisce in maniera inequivocabile intendere la mediazione anche come professione intellettuale. Infatti, l\u2019attivit\u00e0 di messa in relazione delle parti \u00e8 richiamata anche in una recente pronuncia della Corte di Cassazione, la quale ha stabilito che le agenzie immobiliari hanno il solo compito di mettere in contatto due parti contrattuali<sup>8<\/sup><em>,<\/em> nonch\u00e9 dalla giurisprudenza di merito anch&#8217;essa pronunciatasi sul punto affermando che per aversi diritto alla provvigione non basta che l&#8217;affare sia stato concluso, ma in forza dell&#8217;art. 1755 c.c., occorre altres\u00ec che la conclusione sia avvenuta per effetto dell&#8217;intervento del mediatore, il quale, cio\u00e8, deve avere messo in relazione i contraenti&nbsp; con un&#8217;attivit\u00e0&nbsp;causalmente rilevante&nbsp; ai fini&nbsp; della conclusione del medesimo affare<sup>9<\/sup><em>, <\/em>e quindi&nbsp; rimane attivit\u00e0 fondamentale per il sorgere del diritto alla provvigione per intermediazione, ma trattasi di un\u2019attivit\u00e0 cui si affiancano altre attivit\u00e0 previste dalla l.39\/89 che dovrebbero essere semmai meglio regolamentate&nbsp; (com\u2019\u00e8 per molte altre professioni intellettuali almeno finch\u00e9 non interverranno adeguate liberalizzazioni anche in Italia) perlomeno con una migliore specificazione del c.d. rimborso spese previsto gi\u00e0 dall\u2019art. 1756 c.c. e ben poco attuato nella pratica dove invece tutte queste \u201cattivit\u00e0 ausiliarie\u201d potrebbero trovare maggior riconoscimento e&nbsp; remunerazione.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-justify wp-block-paragraph\">Nell\u2019affrontare il quesito se la mediazione debba qualificarsi anche come professione intellettuale o meno, quesito certamente inerente alla natura della mediazione, prendiamo le mosse, prima ancora che dalla Legge n. 39\/1989 commi 1, 3, 4, dal carattere del rapporto di mediazione come rapporto di durata.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-justify wp-block-paragraph\">Come giustamente osserva il MINASI<sup>10<\/sup>, la mediazione ha carattere di rapporto di durata, carattere desumibile dal fatto che la prestazione del mediatore consiste non nella semplice conclusione dell\u2019affare, ma principalmente nello svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 che a tal fine \u00e8 diretta. Dobbiamo considerare superata la soluzione del CARRARO<sup>11<\/sup>, la cui tesi in materia \u00e8 stata sempre minoritaria in dottrina e mai seguita dalla&nbsp;giurisprudenza, allorch\u00e9 sostiene che il contratto di mediazione si perfezioni soltanto nel momento stesso in cui l\u2019affare viene concluso, ci\u00f2 che costituirebbe la prestazione del mediatore, e sostenendo che l\u2019incarico a questi altro non \u00e8 che una proposta di contratto. Come detto, questa tesi possiamo considerarla superata sia dalla giurisprudenza che dal legislatore.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-justify wp-block-paragraph\">Vogliamo invece indagare il contenuto di questo rapporto di durata che nasce con l\u2019incarico e dimostrare attraverso la descrizione delle molteplici attivit\u00e0 (sia materiali che intellettuali) di cui consta, come non possa negarsi al mediatore professionale (<em>ex<\/em> Legge n. 39\/1989), la qualit\u00e0 di professionista intellettuale oltre che di imprenditore <em>ex<\/em> art. 2082 c.c. E\u2019 in virt\u00f9 delle sue competenze e della sua conoscenza del mercato nonch\u00e9 dell\u2019esperienza nel negoziare (talora una vera e propria arte, riconosciuta fin dai tempi antichi), che viene scelto dalla parte acquirente il mediatore quale professionista, talora unilateralmente come abbiamo gi\u00e0 visto, e che viene sovente incaricato di consigliare nell\u2019investire ( si pensi alla figura recentemente diffusasi del c.d. &#8220;advisor&#8221; nel settore immobiliare che spesso affianca fondi d&#8217;investimento e societ\u00e0 di gestione del risparmio nella acquisizione, dismissione o nella gestione di importanti &#8220;assets&#8221; e patrimoni) e ricercare sul mercato l\u2019oggetto migliore ed ideale a soddisfare le esigenze sia d\u2019investimento, che abitative, che edonistiche.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-justify wp-block-paragraph\">E\u2019 in virt\u00f9 delle medesime competenze, esperienza ed autorevolezza, nonch\u00e9 delle capacit\u00e0 di realizzare un\u2019adeguata operazione di promozione e marketing grazie agli strumenti imprenditoriali di cui si \u00e8&nbsp;dotato, che il mediatore viene indicato come professionista da parte venditrice. Talvolta l\u2019incarico di vendita segue ad una valutazione immobiliare dove il mediatore opera sul mercato in qualit\u00e0 di esperto indipendente allorch\u00e9 \u00e8 chiamato a fornire una valutazione trasparente per il mercato (si pensi al recente fenomeno delle dimissioni d&#8217;immobili pubblici ed a come varie figure di mediatori siano stati coinvolti in qualit\u00e0 di esperti nel coadiuvare nella fase della valutazione&nbsp; e nel gestire la successiva fase della commercializzazione).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-justify wp-block-paragraph\">Nondimeno diremmo che la stessa attivit\u00e0 di messa in relazione delle parti, che abbiamo detto alcuni autori considerano l\u2019unica o prevalente attivit\u00e0 di natura prettamente materiale, ben lontana dall\u2019esser soltanto tale,&nbsp; consta invece di capacit\u00e0 di persuasione e convincimento, spesso frutto dell\u2019esperienza e della riconosciuta autorevolezza acquisita attraverso molteplici conoscenze, che presuppongono un percorso intellettualmente variegato ed interdisciplinare che unisce conoscenze di natura tributaria e di marketing, legale e tecnico-urbanistica, a spiccate doti pratiche e negoziali in senso stretto.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-justify wp-block-paragraph\">Che poi tra i mediatori vi siano taluni capaci di interpretare in maniera maggiormente professionale la mediazione rispetto ad altri \u00e8 certamente vero ed \u00e8 cosa che pu\u00f2 dirsi per ogni professione a ben guardare, e non pu\u00f2 certo far perdere di vista quel riconoscimento che certamente la legge ha inteso produrre nella sua costante tensione a disciplinare il meglio e non viceversa. Per meglio chiarire questo punto sar\u00e0 utile far riferimento nuovamente al LUMINOSO allorch\u00e9 giustamente osserva che l\u2019elemento centrale della&nbsp;fattispecie regolata dall\u2019art. 1754 \u00e8 la messa in relazione delle parti<sup>12<\/sup>, e che la formula va interpretata estensivamente, in aderenza con i dati della realt\u00e0 sociale, cio\u00e8 facendovi rientrare svariate attivit\u00e0 del mediatore tutte in grado di qualificarsi come modalit\u00e0 di messa in relazione, senza che vi sia persino la necessit\u00e0 che il nesso causale tra l\u2019attivit\u00e0 del mediatore e la conclusione dell\u2019affare copra tutte le fasi della trattativa. Cio\u00e8, il codice civile e la sua interpretazione in dottrina ed in giurisprudenza sono certamente generose, fino a riconoscere l\u2019opera di messa in relazione anche in una c.d. mera segnalazione.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-justify wp-block-paragraph\">Certamente in questi casi, peraltro frequenti e meritevoli di tutela, \u00e8 difficile obiettare a chi, come il LUMINOSO<sup>13<\/sup>, sostiene trattarsi di attivit\u00e0 meramente materiale e non si pu\u00f2 negare che il disposto dell\u2019art. 1754 c.c. sia in ci\u00f2 sintetico e chiaro.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-justify wp-block-paragraph\">Vogliamo piuttosto mostrare come la Legge n. 39\/1989 abbia voluto regolare un\u2019attivit\u00e0 pi\u00f9 complessa e composita, di una figura professionale, pensando al meglio e volendo dare ad esso riconoscimento e tutela, e quindi in qualche modo auspicando l\u2019emersione e diffusione di una professione che, come abbiamo detto, viene svolta in modo qualitativamente diverso, probabilmente pi\u00f9 di ogni altra.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Quindi gli articoli 1754 e ss. c.c. dettano una serie di disposizioni per cos\u00ec dire \u201cbase\u201d sulla mediazione, mentre la Legge n. 39\/1989 specifica le caratteristiche della mediazione professionale nel quadro di un generale auspicio di elevazione di questa professione pur mantenendo il&nbsp;disposto degli codice civile. Notevoli sono infatti le ripercussioni di questa legge sulle disposizioni degli artt.1754 ss. c.c.<sup>14<\/sup><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-justify wp-block-paragraph\">Abbiamo appena detto, citando LUMINOSO<sup>15<\/sup>, che la legge e la sua interpretazione in senso estensivo tengono conto dei dati della realt\u00e0 sociale. Certamente nella realt\u00e0 sociale esistono varie figure di professionisti che svolgono attivit\u00e0 di consulenza ed intermediazione, specie nel settore immobiliare, come in quello nautico, (per non andare a disquisire di tutti quei casi in cui avvocati divengono mediatori, i c.d. avvocati d\u2019affari, nel cui caso il compenso viene corrisposto ovviamente a titolo di consulenza non potendo come abbiamo visto svolgere l\u2019attivit\u00e0 di mediazione altri che&nbsp; il mediatore professionale), figure che divergono anche notevolmente quindi l\u2019una dall\u2019altra. E\u2019 certamente auspicabile che ciascuno trovi nell\u2019ordinamento la giusta regolamentazione, tutela ed anche, perch\u00e9 no, in ci\u00f2 maggior e miglior riconoscimento sociale.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-justify wp-block-paragraph\">Volendo perci\u00f2 fornire in particolare adeguata tutela a quelle forme di intermediazione che afferiscono ad un rapporto di durata e consistono in maniera significativa di quelle \u201cattivit\u00e0 complementari e necessarie per la conclusione dell\u2019affare\u201d, che arricchiscono la figura base di mediazione, come mera messa in relazione delle parti o segnalazione, non possiamo in questa sede che trattare della questione del recesso, che preclude ad una riflessione sulle obbligazioni e responsabilit\u00e0 che scaturiscono in capo al mediatore.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-justify wp-block-paragraph\">E\u2019 opinione prevalente, sia in dottrina che in giurisprudenza, che, sia il mediatore che le parti abbiano diritto di recesso dal rapporto di mediazione senza incorrere in nessuna responsabilit\u00e0, anche in assenza di giusta causa, senza perci\u00f2 incorrere per questo nella c.d. responsabilit\u00e0 precontrattuale per comportamenti che non s\u2019informino alla buona fede. Questa quasi unanimit\u00e0 trova certamente motivo d\u2019essere nella necessaria libert\u00e0 del mediatore ovvero nell&#8217;assenza di doverosit\u00e0 come abbiamo visto , che vede&nbsp; il suo compenso completamente soggetto ad alea.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-justify wp-block-paragraph\">Il non essere configurabile nella mediazione la c.d. responsabilit\u00e0 precontrattuale, essendo sufficiente l\u2019osservanza del generico dovere di lealt\u00e0 e correttezza (di cui all&#8217;art. 1175 c.c.), certamente appare rafforzare la tesi che ritiene la mediazione&nbsp; attivit\u00e0 di natura meramente&nbsp; materiale, in ci\u00f2 distinguendosi da tutte quelle altre attivit\u00e0 professionali dove invece opera il disposto degli artt. 1337 e 1338 c.c.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-justify wp-block-paragraph\">E\u2019 tuttavia ben ravvisato come il mediatore non pu\u00f2 ritenersi obbligato a lavorare per un risultato che, pi\u00f9 che dai suoi sforzi, dipende dalla volont\u00e0 di chi ha promesso il compenso soltanto ad affare concluso. Secondo il MINASI la giustificazione della libert\u00e0 di recesso del mediatore \u00e8 insita nel carattere di rapporto di durata della mediazione, carattere che \u00e8 desumibile dalla circostanza che la prestazione del mediatore consiste non nella semplice conclusione dell\u2019affare , ma principalmente&nbsp; nello svolgimento&nbsp; dell\u2019attivit\u00e0 che a tal fine \u00e8 diretta<sup>16<\/sup>. Perci\u00f2 il recesso \u00e8 consentito al mediatore e non ad altri professionisti non perch\u00e9 trattasi di mera attivit\u00e0 materiale ma poich\u00e9 \u00e8 semplicemente un risvolto della giusta reciprocit\u00e0 di diritti ed obblighi tra le parti insita&nbsp;in questo particolarissimo rapporto.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-justify wp-block-paragraph\">E\u2019 giusto chiedersi quindi in questa sede , nell\u2019ambito dell\u2019indagine che si sta brevemente svolgendo sulla natura della mediazione, se, alla luce della suddetta libert\u00e0 di recesso del mediatore e del conferente l\u2019incarico, possa la sua attivit\u00e0 essere considerata intellettuale e non puramente materiale come la dottrina e giurisprudenza prevalenti invece sostengono.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-justify wp-block-paragraph\">Anche in questo caso \u00e8 utile fare riferimento ad una delle tesi del MINASI , allorch\u00e9 questi parla del tempo , <em>\u201csommo bene\u201d<\/em> fin dai tempi antichi come ci ricorda&nbsp; Seneca rivolgendosi a Lucilio , rilevando che \u201c <em>\u2026Qui il tempo non attiene solo alla produzione del risultato , ma anche all\u2019esecuzione , in quanto chi conferisce&nbsp; l\u2019incarico ha interesse che la prestazione dei mediatori si protragga in&nbsp; modo da moltiplicare la possibilit\u00e0 di riuscita<\/em>\u201d. Ora vediamo che questa attivit\u00e0, questo tempo,&nbsp; sono impiegati professionalmente e che quindi senza dubbio, l\u2019attivit\u00e0 del mediatore \u00e8 sia professionale (lo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0), che materiale (la messa in relazione delle parti), n\u00e9 il fatto di poter recedere pu\u00f2 in alcun modo rilevare , dato che \u00e8 anzitutto reciproca, e che non \u00e8 previsto alcun tipo di indennizzo ad essa correlato. N\u00e9 peraltro \u00e8 prevista alcuna forma di remunerazione dell\u2019attivit\u00e0 stessa per il suo semplice svolgimento fin tanto che questa non porti ala conclusione dell\u2019affare (se non il mero rimborso spese <em>ex<\/em> art 1756 c.c. peraltro anch\u2019esso largamente inapplicato).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-justify wp-block-paragraph\">&nbsp;E\u2019 quindi carattere della mediazione il suo essere professione vorrei dire&nbsp; la pi\u00f9 libera e ci\u00f2 \u00e8 certamente insisto nella sua natura in quanto soggetta ad una superiore alea legata alla libert\u00e0 di scelta delle parti contraenti , ed\u00e8 sulla base di questa osservazione che il legislatore potrebbe muoversi nella direzione di distinguere il livello di attivit\u00e0 professionale svolta ed elevare cos\u00ec la figura stessa degli intermediari professionali. A ci\u00f2 potrebbe contribuire l\u2019introduzione e la disciplina di figure quali quella del\u2019&#8221;advisor&#8221; e dell\u2019esperto indipendente che abbiamo precedentemente citato. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-justify wp-block-paragraph\">Non sembra invece opportuno richiedere l\u2019introduzione di tariffari e compensi per le attivit\u00e0 dirette alla realizzazione del risultato , poich\u00e9 probabilmente ci\u00f2 snaturerebbe l\u2019istituto della mediazione e vorrei dire il suo essere professione liberale e contravverrebbe anche certamente al pi\u00f9 generale indirizzo verso ampie liberalizzazioni che ha fatto seguito alla direttiva Bolkenstein&nbsp; sulla liberalizzazione dei servizi e che ha portato negli anni pi\u00f9 recenti ad eliminare il ruolo mediatori (con vivaci critiche da parte di tutte le associazioni di categoria, Fiaip, Fimaa, Anama etc, tuttora in atto), eliminazione peraltro fittizia , dato che sono rimasti inalterati i presupposti dello svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 di mediazione e cio\u00e8 i necessari requisiti soggettivi, morali, professionali, tecnici e finanziari.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-justify wp-block-paragraph\">Basti la provvisione del rimborso spese dell\u2019art. 1756 c.c. da applicarsi auspicabilmente pi\u00f9 spesso&nbsp; di quanto non avvenga oggi, per coprire in particolare&nbsp; tutti quei casi in cui sussiste una sproporzione&nbsp; tra l\u2019impegno del mediatore e quello della parte intermediata, specie allorch\u00e9 non sia conferito un incarico esclusivo, esponendo il mediatore al rischio altissimo di vedere risorse e tempo impiegati&nbsp; invano&nbsp; e quindi in tal modo aumentando a dismisura l\u2019alea gi\u00e0 di per se insita nell\u2019essere il&nbsp;risultato soggetto al mercato certamente nonch\u00e9 alla libera scelta del conferente di accettare o meno una eventuale offerta.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\" style=\"font-size:12px\"><sup>1<\/sup> Cfr. A. LUMINOSO \u2013 G. ZUDDAS, <em>La mediazione. Il contratto di agenzia<\/em>, in <em>Trattato di diritto commerciale<\/em>, Torino, 2005, p. 15.<br><sup>2<\/sup> Cfr. A. LUMINOSO \u2013 G. ZUDDAS, <em>op. cit.<\/em>, p. 6.<br><sup>3<\/sup> Cfr. A. LUMINOSO \u2013 G. ZUDDAS, <em>op. cit.<\/em>, p. 16.<br><sup>4<\/sup> Cfr. Cass. Civile , III sezione, 14 luglio 2009, n. 16382.<br><sup>5<\/sup> Cfr. S. ROSSI, <em>Contatto sociale (fonte di obbligazione)<\/em>, in <em>Digesto delle discipline privatistiche<\/em>, sez. civ.&nbsp; app. di agg. V, UTET, Torino, 2010 pp. 347 ss. <br><sup>6<\/sup> Cfr. S. ROSSI, <em>op. cit.<\/em>, p. 351. <br><sup>7<\/sup> Cfr. G. CHIARINI, <em>La natura della mediazione tra attivit\u00e0 giuridica in senso stretto e mandato<\/em>, in <em>Diritto Civile<\/em>, a cura di P. RESCIGNO, pp. 816-824.<br><sup>8<\/sup> Cfr.&nbsp; Cassazione,&nbsp; sentenza del 6 novembre 2012 n. 19075.<br><sup>9<\/sup> Cfr. Tribunale di Reggio Emilia sentenza n. 1428 del 2010. <br><sup>10<\/sup> Cfr. MINASI, <em>Mediazione (dir. Priv.)<\/em>, in <em>Enc. Dir.<\/em>, XXVI, Milano, 1976, p. 38.<br><sup>11<\/sup> Cfr. CARRARO, <em>La mediazione<\/em>, Padova, 1952, p. 36 ss.<br><sup>12<\/sup> Cfr. A. LUMINOSO \u2013 G. ZUDDAS, <em>op. cit.<\/em>, p. 19. <br><sup>13<\/sup> Cfr. A. LUMINOSO \u2013 G. ZUDDAS, <em>op. cit.<\/em>, p. 21.<br><sup>14<\/sup> Cfr. A. LUMINOSO \u2013 G. ZUDDAS, <em>op. cit.<\/em>, p. 155. <br><sup>15<\/sup> Cfr. A. LUMINOSO \u2013 G. ZUDDAS, <em>op. cit.<\/em>, p. 19.<br><sup>16 <\/sup>Cfr. MINASI, <em>op. cit.<\/em>, p. 39.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La natura giuridica della mediazione nella civilistica italiana del &#8216;900. 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